2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Art. 14. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso https://mysterybookmarks.com/story18480806/notas-detalladas-sobre-reati-violazione-posta-elettronica